201709.08
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Il Punto – Diritto Bancario

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AZIONE RISARCITORIA: ULTIMA GIURISPRUDENZA DI MERITO

La massima: con sentenza del 21.03.2017 il Giudice Dott. Massimo Vaccari del Tribunale di Verona ha accolto la domanda risarcitoria di un Cliente della Banca Popolare di Vicenza, condannando quest’ultima al pagamento dell’intero importo investito, avendo la Banca violato gli obblighi informativi di correttezza e trasparenza previsti dalla Consob. Secondo quanto si legge nella sentenza, infatti, “è pienamente ravvisabile una diretta incidenza causale delle condotte inadempienti dell’istituto di credito sulle operazioni di investimento”, ritenendo pertanto fondata la domanda di risarcimento.

Il caso: il Cliente, infatti, acquistava un totale di 670 titoli BPVI non quotati, avendo la Banca garantito che si trattava di un investimento sicuro e facilmente liquidabile, senza, tuttavia, consegnare alcun documento informativo e chiarificatore dell’operazione (come il contratto per la negoziazione degli strumenti finanziari, il contratto di apertura del dossier titoli e il questionario MiFID). Trascorsi cinque anni, l’azionista chiedeva alla Banca di procedere alla vendita di detti strumenti finanziari, richiesta che l’Istituto di credito non poteva soddisfare, essendo divenuta, nel frattempo, obbligatoria l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

La motivazione: trattandosi di titoli illiquidi, ha motivato il Giudice del Tribunale di Verona, risultava assai difficoltosa la loro monetizzazione e il conseguente recupero della somma investita, rendendo dunque incerto ed aleatorio il prezzo di realizzo. Nonostante ciò, il Cliente non era mai stato informato in modo adeguato in merito alle modalità di vendita e agli eventuali rischi, se non tardivamente. Un’operazione, peraltro, contraria alle esigenze espresse dal Cliente stesso, il quale aveva richiesto non solo che si attuasse un investimento sicuro con capitale garantito ma anche la garanzia di poter recuperare il capitale investito entro un limitato arco di tempo per esigenze familiari. Per tali ragioni il Tribunale di Verona ha quantificato il danno patito dall’attrice per l’intera somma corrisposta per l’acquisto dei due pacchetti di azioni (salvo i dividendi percepiti in denaro e ammontanti).